Descrizione

Anno II n. 5
MAGGIO 2023
E-mail: segreteria@nuovosair.it All’Albo Sindacale ex art. 25 legge 300/1970
800 820 776
COSTI
NOTIZIE
La Cassazione (sentenza n.20015/2018; conf. Cass.
n.2924/2020) ha chiarito che la retribuzione
professionale docenti spetta a tutto il personale
docente, compresi gli assunti a tempo determinato.
Invero, l’art.7, comma 1, del CCNL per il personale
del comparto scuola del 15 marzo 2001, che
attribuisce la “retribuzione professionale docenti”
a tutto il personale docente ed educativo, si
interpreta – alla luce del principio di non
discriminazione di cui alla clausola 4 dell’accordo
quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE – nel
senso di ricomprendere nella previsione anche
tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere
dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L.
n.124 del 1999, sicché il successivo richiamo
contenuto nel comma 3 alle “modalità stabilite
dall’art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999” deve intendersi
limitato ai soli criteri di quantificazione e di
corresponsione del trattamento accessorio e non si
estende all’individuazione delle categorie di
personale. Il ricorso è gratuito per gli iscritti e
coloro che si iscrivono: clicca QUI per pre aderiere
e procedere al calcolo delle spettanze.

AREA NOTIZIE
IL TUTOR NELLA SECONDARIA:
può essere anche docente incaricato di religione
Come ormai noto il DM n. 63 del 5 aprile 2023 ha reso operative le figure del
docente tutor e orientatore nella scuola secondaria di secondo grado.
Da una prima lettura, forse anche frettolosa, i requisiti descritti nel decreto
sembravano categorici, per poi apprendere che sono solo “preferibili”.
Immaginiamo che nel caso di un numero di disponibilità maggiore rispetto ai
fondi assegnati i criteri per la scelta del tutor e/o dell’orientatore ricade
prioritariamente su chi ha i requisiti descritti nel decreto.
Dunque alla domanda se il docente incaricato annuale di religione possa
candidarsi quale tutor nell’istituzione scolastica in cui presta servizio, non
possiamo che sottolineare che è assolutamente possibile.
Da un punto di vista normativo dunque nulla osta, di certo però interviene
anche un altro fattore quello della retribuzione. Le cifre diffuse da un
minimo di 2850 euro ad un massimo di 4750 euro sono da intendersi come
lordo Stato, in altri termini bisognerà decurtare subito circa il 31%, la somma
ottenuta di fatto. Consideriamo che ad un docente venga assegnato il
massimo consentito dal decreto cioè 4750 euro:

Il netto con un imponibile IRPEF massima del 25% è di 2438,98 mentre
qualora un docente che percepisce oltre i 28mila euro di stipendio all’anno, il
netto si assottiglia ulteriormente percependo 2113,79. Molti docenti a cui si
chiederà di fare da tutor sono in quest’ultima situazione in quanto
percepiscono una retribuzione di partenza superiore a 28mila euro l’anno.
L’impegno richiesto è fin da subito un corso di 20 ore (non retribuito),
riguardo i compiti della “nuova” figura nella scuola e poi nel corso di un
triennio, ove ricorrano le condizione di continuità, di seguire da un minimo
di 30 studenti per cui si percepirà il minimo previsto dal decreto (2850 euro
l.s. pari a 1268 euro netti) fino ad un massimo di 50 studenti per il massimo
previsto, così come sopra descritto.
Un impegno di lavoro che dura 10/11 mesi l’anno e che, a seconda della
tipologia dell’istituto (professionale, tecnico o liceo) può impegnare il
docente tutor fino a 50 ore al mese in orario extracurricolare. Se dovessimo
rapportare un’attività media pari a circa 30 ore mensili (300 ore annue) per
un gruppo di 50 studenti per l’importo assegnato alla mansione di tutor, la
retribuzione oraria netta è di circa 7 euro l’ora… Ciascuno tragga le proprie
conclusioni.
Si poteva fare di più e meglio e la figura del tutor, richiesta dall’Europa ed
inserita nelle finalità per la scuola nell’attuazione del Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza (PNRR) e attuata dal Ministero dell’Istruzione e del
Merito potevamo farne anche a meno e puntare ad un miglioramento
complessivo del salario di tutto il personale della scuola.
CONCORSO IRC E QUESTIONE STIPENDIALE:
BUFALE DALLA LUCANIA?
con l’immissione in ruolo viene confermato lo stipendio in godimento (al 31 agosto), dunque
se oggi (incaricato annuale) percepisco 1750 euro (circa) il mio stipendio di ruolo sarà di
1750 euro, ma a differenza dello stipendio derivante dalla “normale progressione”, sarà
formato dallo stipendio fascia iniziale (fascia 0-8) e un assegno ad personam quale
differenza tra la fascia in godimento quale incaricato annuale di religione e la fascia zero del
nuovo ruolo (legge 27 del 2006 art. 1ter).
Superato l’anno di formazione e prova, che è comunque vincolante anche per i docenti di
religione, si procede nuovamente alla ricostruzione di carriera. Qualora ci dovesse essere un
collocazione in una fascia inferiore (ma chi avrà 22 anni di servizio nella secondaria può
stare tranquillo perché immediatamente collocato nella fascia 21-27; se in servizio nella
primaria/inf. sarà assegnato nella fascia 15 e dovrà attendere due anni per essere
ricollocato nella fascia 21 e nel frattempo percepirà quale assegno ad personam la
differenza tra la fascia 15 e la 21, così come previsto dal DPR 399/88.
L’affermare che si possono restituire dei soldi a seguito della nuova ricostruzione è una
bufala lucana. Infatti ciò avviene se la scuola e la RTS non applicano correttamente la
procedura prevista per i docenti di religione immessi nei ruoli. Mettendo in atto le
procedure corrette e la ricostruzione precedente al ruolo è stata fatta correttamente così
anche la progressione di carriera, non ci sarà nulla da restituire. Prestate attenzione!
Qualche giorno fa è stata portata all’attenzione del sottoscritto una strana risposta riguardante
lo stipendio dopo l’immissione in ruolo di un docente attualmente incaricato annuale. La
domanda molto preoccupata riguardo la possibilità di “retrocedere” del proprio stipendio dopo
21 anni di servizio a seguito dell’immissione in ruolo.
Ebbene, la risposta parziale alla domanda non chiariva fino in fondo la questione.
Sappiamo che un’altra amica ha risposto prontamente attraverso i social (dopo essersi
informata con il sottoscritto) ma crediamo che la risposta possa essere riassunta in tre punti
essenziali:
1.
2.
3.
Dunque non bisogna aver timore di essere immessi in ruolo, ma ricordarsi che il tempo
indeterminato è garanzia di continuità stipendiale (non c’è il problema annuale del contratto) e
che i diritti saranno maggiori, basti pensare alla possibilità di continuare a percepire una
retribuzione in caso di inabilità parziale alla mansione (per intenderci malattie invalidanti che
non permettono di stare con gli alunni) si rimane comunque dipendenti nella scuola in
mansioni più leggere con lo stesso e medesimo stipendio in godimento.
Ci auguriamo che ciò possa un giorno realizzarsi… ad oggi siamo ancora nel 70% incaricati
annuali.
Giuseppe Favilla, vice segretario SAIR – Segretario generale naz. FeNSIR